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Corte di Cassazione, N.4375-23 Febbraio 2010

Pubblicato da in Corte di Cassazione : Sentenze · 19/8/2013 21:15:06

Controlli del datore di lavoro – Programma informatico di monitoraggio dell’uso di internet – Art. 4 Stat. lav. – Violazione della procedura di cui al comma 2 della disposizione – Licenziamento – Illegittimità.

Vìola l’art. 4, comma 2, Stat. lav. il datore di lavoro che si avvalga di un programma informatico che consenta il monitoraggio dell’utilizzazione di internet da parte dei lavoratori senza il rispetto della procedura prevista dalla disposizione.


Questa sentenza della Corte di Cassazione proibisce al datore di lavoro l’utilizzo di sistemi elettronici per controllare gli accessi ad Internet e la posta del dipendente.

Una  sentenza della Cassazione come sempre va letta integralmente e anche se costituisce un precedente giurisprudenziale ovviamente non va intesa come un divieto assoluto all’utilizzo di programmi di controllo o monitoraggio, la sentenza afferma come questi sistemi debbano essere autorizzati e regolamentati richiamandosi al rispetto degli obblighi della privacy e garantendo la necessaria correttezza dei sistemi di rilevamento.

A tal  proposito l’azienda, provvedendo a pubblicizzare la sua politica di rispetto della privacy, deve dotarsi di un regolamento (compreso l’uso dei log file) e deve nominare un responsabile che ne garantisca la corretta gestione.

L’azienda deve porre particolare attenzione al rispetto dell’art. 8 dello Statuto dei lavoratori e dell’art. 4 lettera A) e D) del decreto legislativo n. 196/2003.

Con sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010, la Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso di un’azienda che aveva licenziato una dipendente perché tramite un’apparecchiatura elettronica erano stati riscontrati degli accessi ad internet per scopi personali, nonostante il divieto imposto dal regolamento aziendale.





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